La responsabilità per debiti retributivi, contributivi ed erariali originati dai rapporti di lavoro in caso di affitto e cessione d’azienda

Sia l’affitto sia la cessione d’azienda rientrano nella più ampia categoria generale del trasferimento d’azienda, disciplinato dall’art. 2112 c.c. 

L’affitto d’azienda comporta, tuttavia, a differenza della cessione, un mutamento temporaneo nella titolarità dell’attività economica organizzata, legato alla durata dell’affitto stesso: occorre, pertanto, distinguere nell’ambito dell’affitto d’azienda tra il primo trasferimento che comporta il trasferimento dell’azienda dall’affittante all’affittuario e la c.d. retrocessione d’azienda che comporta, invece, il (ri)trasferimento della stessa dall’affittuario all’affittante.

Sia in caso di affitto che in caso di cessione d’azienda occorre, altresì, distinguere, per quanto concerne i debiti maturati in riferimento ai rapporti di lavoro, tra debiti retributivicontributivi ed erariali.

Secondo unanime interpretazione del dettato legislativo, infatti, sussiste responsabilità solidale tra affittante ed affittuario in materia di debiti retributivi nei confronti dei lavoratori, sia nell’ipotesi di primo trasferimento sia nell’ipotesi di retrocessione.

Sussiste, invece, una minore unanimità di vedute per quel che concerne la eventuale responsabilità solidale in caso di mancato pagamento all’Istituto Previdenziale dei debiti contributivi maturati in riferimento ai rapporti di lavoro. Nell’ipotesi di primo trasferimento, la mancata corresponsione dei contributi all’Istituto Previdenziale grava unicamente sull’affittante, quindi non sussiste responsabilità solidale; in caso di retrocessione, invece, ai sensi dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, come espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 8179/01 viene in rilievo il principio secondo cui “il lavoratore non vanta diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, restando estraneo al rapporto contributivo che intercorre fra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro”.  A ciò consegue che, in caso di retrocessione dell’azienda, qualora l’affittuario non abbia provveduto a versare i contributi dei lavoratori durante il periodo in cui ha esercitato la propria attività d’impresa, l’affittante non sarà tenuto a rispondere delle inadempienze dell’affittuario, non costituendo i crediti del lavoratore verso l’Istituto Previdenziale crediti retributivi da lavoro. Si segnala, tuttavia, a questo riguardo, l’emersione di un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui i crediti contributivi sarebbero assimilabili ai crediti da lavoro e, conseguentemente, anche in relazione ad essi sussisterebbe la responsabilità solidale di cui all’art. 2112 c.c. (si veda Cass. 16/04/2009, n. 9012).

In relazione ai debiti del datore di lavoro in relazione alle ritenute erariali, è possibile operare un analogo ragionamento, dal momento che anche l’Erario costituisce un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro. Quindi, sia per quanto riguarda il primo trasferimento che la retrocessione dell’azienda non opera la responsabilità solidale tra affittante ed affittuario per le medesime ragioni più sopra svolte.

Per quel che concerne, invece, la cessione di azienda la disciplina relativa ai debiti contributivi, retributivi, ed erariali maturati in riferimento ai rapporti di lavoro presenta alcune importanti divergenze rispetto a quanto sopra enunciato in materia di affitto d’azienda.

In relazione ai debiti retributivi, sussiste responsabilità solidale tra cedente e cessionario in virtù di quanto statuito dall’art. 2112 c.c.

Diverso discorso deve essere effettuato in relazione ai debiti contributivi. Essi, infatti, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2560 c.c., norma non suscettibile né di interpretazione analogica né di interpretazione estensiva e, pertanto, determinano la responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda unicamente se e nella misura in cui essi risultino dai libri contabili obbligatori tenuti dall’azienda.

Infine, per quanto concerne i debiti erariali, in caso di cessione d’azienda, troverà applicazione l’art. 14 del D. Lgs. N. 472/1997 in combinato disposto con l’art. 2560 c.c.. Ai sensi di tale dettato normativo, la responsabilità solidale graverà sul cessionario unicamente entro i limiti del valore dell’azienda per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti. Proprio in conseguenza di tale statuizione risulta essere di importanza particolarmente rilevante il certificato rilasciato dall’Ente Impositore circa l’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati onorati. Se il certificato in oggetto non dovesse attestare l’esistenza di debiti o contestazioni il cessionario risulterebbe liberato da qualsiasi forma di responsabilità solidale, rimanendo quale unico obbligato nei confronti dell’Erario il cedente.

 

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