Bigenitorialità e provvedimenti restrittivi della circolazione

Nel dedalo dei provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione si innesta il problema del contemperamento delle esigenze di tutela del diritto alla salute con quello dei genitori, divorziati o separati, di continuare a vedere i propri figli.

Il Governo ha manifestato, da subito, il suo orientamento diretto a preservare il diritto alla bigenitorialità consentendo ai genitori, non collocatari, di andare a prendere e riportare i propri figli all’altro coniuge.

I DPCM dell’8, del 9 e dell’11 marzo, pur imponendo il divieto di uscire di casa se non in ipotesi tassativamente indicate, riconoscono, a pieno titolo, gli spostamenti diretti a favorire la frequentazione tra genitori e figli, in ottemperanza ai provvedimenti giudiziali di separazione o di divorzio.

Le nuove misure restrittive previste nel DPCM del 22 marzo nell’escludere l’ammissibilità di spostamenti per “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, sembravano dirette a vietare i trasferimenti di qualsiasi natura anche a discapito dell’esercizio del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Ogni dubbio in tal senso è stato fugato dall’intervento chiarificatore del Governo che il 25 Marzo 2020 sul sito http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, nella sezione FAQ, alla domanda: “Sono separato, posso andare a trovare i miei figli?” ha risposto che : “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sono consentiti secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Con il successivo aggiornamento del 1° aprile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconfermato la possibilità di circolazione dei genitori in ossequio alle esigenze di tutela delle relazioni della famiglia, suggerendo, tuttavia, la scelta del tragitto più breve da percorrere e, naturalmente, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, delle modalità previste dal giudice o, in assenza, di quelle contenute nel concordato dei genitori.

Nell’ottica del Governo, quindi, non vi è alcun divieto di uscire in macchina o con i mezzi pubblici per prendere i figli o passare del tempo con loro a casa dell’altro genitore. Serve però l’autocertificazione in cui si dichiara che il motivo dello spostamento è una “causa di necessità”. Consigliamo vivamente di portare con sé anche il provvedimento del Tribunale o la Negoziazione Assistita da cui risultino le condizioni di affido e gestione dei figli minori.

Gli spostamenti per vedere i figli sono consentiti sia all’interno del territorio del Comune sia in un’altra città o Regione. Anche durante l’emergenza sanitaria, entrambi i genitori mantengono il diritto di passare del tempo con i propri figli, nei modi e nei tempi concordati tra le parti o stabiliti dal Giudice. Gli incontri, naturalmente, non devono in alcun modo mettere a rischio la salute dei minori e dell’altro genitore.

Contemperamento tra diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità secondo la giurisprudenza

In questo particolare frangente si intensifica, quindi, la necessità di trovare il giusto contemperamento tra il diritto alla salute ed il diritto alla bigenitorialità; arduo compito già al vaglio delle Corti di merito le quali si sono pronunciate in modo non univoco.

Il Tribunale di Milano, con il provvedimento reso d’urgenza l’11 marzo, ha rigettato l’istanza proposta da un genitore diretta ad ottenere la limitazione del diritto di visita dell’altro in ragione dell’emergenza sanitaria in atto e del rischio di contagio.

Secondo il giudice milanese “le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione fra genitori e figli, che dunque, deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione o divorzio”. Naturalmente, a condizione che questi spostamenti siano compatibili con le esigenze di sicurezza e di salute dei singoli e, quindi, dei minori, di entrambi i genitori, ma anche degli altri familiari (con particolare riguardo a familiari anziani).

Di segno contrario è l’ordinanza del 31 marzo del Tribunale di Bari che ha disposto la sospensione delle visite padre-figli “fino a quando non sarà cessata l’emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento in cui sarà consentito al padre (che nella fattispecie concreta risiedeva in un Comune diverso da quello dei figli) di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute”. In particolare, i giudici pugliesi hanno anteposto l’interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio al diritto di visita del padre.

Non sono mancate posizioni intermedie, come quella del Tribunale di Terni che, a fronte dell’istanza proposta da un genitore affinché, anche in presenza dell’attuale emergenza sanitaria, gli venisse garantito il diritto di incontrare i suoi figli, ha risolto il conflitto tra gli interessi in gioco, disponendo la sostituzione degli incontri personali genitore-figli con incontri virtuali, mediante WhatsApp o Skype.

Pertanto, il conflitto tra diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità non può essere risolto a priori dettando una regola che abbia validità generale. Il miglior bilanciamento potrà essere realizzato solo applicando caso per caso la normativa di riferimento, alla ricerca di una soluzione non lesiva dell’interesse dei minori ed, allo stesso tempo, più soddisfacente per la situazione concreta.

Valido strumento d’aiuto sono le disposizioni dettate dalla Commissione Famiglia dell’Unione Nazionale Camere Civili, che ha formulato alcuni suggerimenti di gestione dei rapporti genitori-figli in relazione all’emergenza Covid http://www.unionenazionalecamerecivili.it/coronavirus-e-rapporto-genitori-separati-e-figli/ed il vademecum dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani contenente linee-guida di supporto alle coppie separate o divorziate nella gestione dei rapporti con i figli.

Avv. Laura Annoni

in collaborazione con

Dott.ssa Irene Di Francesco

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