Mancata opposizione a delibera di esclusione e impugnazione del licenziamento – Legge n. 142 del 2001 e inapplicabilità dell’art. 18 L. 300/1970

Le più recenti sentenze di legittimità e di merito hanno contribuito a fare chiarezza sul tema della tutela applicabile al socio lavoratore nelle ipotesi di esclusione dalla società cooperativa e contestuale licenziamento.

Per inquadrare correttamente la questione appare utile prendere le mosse dal combinato disposto dell’art. 5, secondo comma, della L. 142 del 2001 e dell’art. 2533 Codice Civile. La prima norma prevede che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio” mentre la seconda (oltre a confermare che “quando l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”, cioè, del rapporto di lavoro – art. 2533 u.c.) prevede che l’esclusione del socio possa avvenire, tra l’altro, “… per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico …” (art. 2533, primo comma, n. 2), cioè per condotte che, per altro verso, potrebbero essere rilevanti anche nell’ambito del rapporto di lavoro sotto il profilo della giusta causa che determina il licenziamento.

Dal quadro normativo così delineato, secondo l’interpretazione recentemente affermata dalla giurisprudenza, discende che la delibera di esclusione sia di per sé sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto sociale, senza che sia necessaria l’irrogazione di uno specifico atto di licenziamento (Cass. Civ. n. 2802/2015 ed ancor più recentemente, in senso conforme, Cass. Civ. n. 11548/2015). In altri termini, alla luce di tale quadro normativo, chiaramente imperniato sulla prevalenza del rapporto associativo su quello di lavoro, quest’ultimo rapporto, nella sua fase conclusiva, risulta informato alla normativa che disciplina il rapporto sociale, in cui trova un’adeguata tutela sulla base delle previsioni statutarie e del Codice Civile, in particolare dell’art. 2533 laddove è previsto il diritto del socio lavoratore escluso dalla cooperativa di proporre opposizione al tribunale avverso la delibera di esclusione nel termine di 60 giorni. Peraltro, l’adeguatezza di tale tutela (e con essa dell’approccio interpretativo indicato dalla Cassazione) rispetto alla posizione di lavoratore è stata anche recentemente confermata dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 95 del 12 marzo 2014.

Sulla scorta di tali preliminari considerazioni, inoltre, si è giunti a ritenere che, in ipotesi di mancata opposizione contro la delibera di esclusione da parte del socio lavoratore licenziato a seguito di esclusione dalla cooperativa, sia inapplicabile l’art. 18 della L. 300/1970 in virtù di quanto previsto dall’art. 2 della L. 142/2001, in cui si prevede che “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la Legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”. In altri termini, è certamente da escludersi l’applicabilità della tutela reale, ogni qual volta vi sia un “rapporto di consequenzialità fra l’esclusione del socio ed il recesso, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro” (Cass. Civ. n. 11548/2015); ma anche, ad avviso di chi scrive, allorquando la delibera di esclusione sia stata assunta legittimamente per circostanze aventi un autonomo rilievo sotto il profilo del rapporto associativo determinandone la cessazione.  Ed infatti, ragionando a contrario, la giurisprudenza ha chiarito come la tutela reale continui ad applicarsi qualora non sia mai venuto meno il rapporto associativo, ad esempio, per nullità (quindi originaria inefficacia) della delibera di esclusione del socio lavoratore (Cass. Civ. n. 11548/2015), ovvero qualora la delibera di esclusione si fondi esclusivamente sul licenziamento per giusta causa, atteso che in tale ipotesi l’illegittimità del licenziamento comporta anche quella della delibera di esclusione con conseguente ripristino del rapporto associativo (Cass. Civ. n. 17868/2014 che richiama Cass. Civ. n. 14143/2012; nel merito, si veda anche Tribunale di Bologna, sent. N. 822/2015 e Tribunale di Rimini, sent. del 1/6/2015).

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